Fonte: Rete Universitaria Nazionale
Articolo 5, comma 1 del DPR 306/1997(Limiti della contribuzione studentesca)
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
TASSE UNIVERSITARIE/FFO < 20%
Articolo 5, comma 1 del DPR 306/1997 così come modificato dal DL 6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. “spending review”)
(Limiti della contribuzione studentesca)
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca degli studenti italiani ecomunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell’importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti
TASSE UNIVERSITARIE (studenti italiani e comunitari in corso)/TRASFERIMENTI STATALI < 20%
Cosa cambia?
- il limite del 20% riguarderà solo gli studenti italiani, comunitari ed iscritti in corso; di conseguenza, non ci sarà più alcun limite di contribuzione per gli studenti non comunitari e gli studenti fuoricorso
- si escludono dal conteggio le tasse degli studenti fuoricorso e non comunitari; questo artificio contabile porterà la maggior parte degli Atenei (se non tutti) al di sotto della soglia, lasciando ad essi ampi spazi di manovra per aumentare le tasse
- viene alterata anche la natura del denominatore: non sarà più considerato solo il FFO, ma l’insieme dei trasferimenti statali attribuiti dal MIUR; anche questa misura ha l’effetto di far diminuire il rapporto
- la “sanzione” per gli Atenei che superano il 20% consiste nell’obbligo di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti;
Le nuove regole potrebbero portare tutti gli Atenei al di sotto della soglia del 20%, dando così via libera ad aumenti delle tasse universitarie fino al nuovo limite.
La “sanzione” potrebbe diventare una scelta di bilancio degli Atenei e del sistema nazionale di istruzione superiore: superare loglia ed al contempo diminuire la dotazione del fondo nazionale per le borse di studio costituirebbe un spostamento del finanziamento al diritto allo studio dalla fiscalità generale alle risorse degli studenti;
allo stesso tempo, gli Atenei, che già prevedono autonomamente borse di studio, potrebbero decidere di risparmiare sforando deliberatamente la soglia e recuperando le risorse dalle tasse universitarie.
Non è specificato che tipo di borse di studio: se legate esclusivamente al merito o se si debba tener conto anche del reddito.
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